L’occasione di lavoro che, a norma dell’art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965, condiziona l’indennizzabilità dell’infortunio, è ravvisabile nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio c.d. improprio, il quale, cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un’attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni
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