Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/92, gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati dalle Unità sanitarie locali mediante le Commissioni mediche di cui all’art. 1 delle legge n. 295/1990, che sono opportunamente integrate. Guarda la sentenza
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